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COMUNIONE DEI BENI
beni personali
La comunione dei beni non impone la comproprietà totale dei beni tra i coniugi, in quanto oltre alla comunione de residuo, essi conservano la titolarità di beni quali ad esempio quelli di cui un coniuge era proprietario anche prima della celebrazione del matrimonio.
Altro esempio può essere quello dei beni relativi all’esercizio della professione.
Attenzione: può esser considerato bene personale in tal caso un'auto lussuosa di rappresentanza? La giurisprudenza è molto restrittiva e tende a ricondurre tali beni all’interno della massa della comunione dei beni.
Il problema della conservazione dei beni personali si verifica essenzialmente nel momento in cui un coniuge decida, con quei beni personali, di compiere una permuta, oppure di venderli e di acquistare con il ricavato altri beni.
In tal caso infatti il Codice Civile impone che l'acquisto o la permuta siano assistiti da una dichiarazione espressa e sottoscritta dall'altro coniuge, di voler conservare il bene tra quelli personali.
Non solo! Nel caso di beni immobili o mobili inscrivibili in pubblici registri (es. automobile), sarà necessaria la presenza dell'altro coniuge alla formazione dell'atto.
Egli non dovrà far altro che esser presente, per poter verificare che anche lui sia d'accordo con la decisione del suo sposo/a.
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